Sospensione della prescrizione, azione di responsabilità, società in nome collettivo

La Corte Costituzionale con sentenza n° 262 dell'11 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2941, numero 7) del codice civile nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché essi sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

La norma in questione prevedeva che la prescrizione della sospensione operasse soltanto tra le persone giuridiche (cioè le società di capitali) ed i loro amministratori. L'applicazione della norma fu esteso dalla stessa Corte Costituzionale alle società in accomandita semplice con sentenza n° 322 del 1998, ma da tale estensione non se ne poteva dedurre l'applicazione estensiva a tutte le società di persone in quanto trattasi di norma eccezionale.

La sentenza dichiara ora l'illegittimità costituzionale dell'articolo in relazione all'articolo 3 della Costituzione, estendendo, per le azioni di responsabilità degli amministratori, la sospensione della prescrizione tra le società in nome collettivo ed i suoi amministratori in carica poiché ha ritenuto arbitraria la scelta di diversificare la decorrenza dei termini di prescrizione in base a un elemento, la personalità giuridica, che (omissis) non ha portata scriminante per il diverso aspetto della personalità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica.


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