Leasing e fallimento dell'utilizzatore

La Corte di Cassazione, ritornando sul rapporto tra contratto di leasing e fallimento, ha ulteriormente chiarito quali rapporti sorgano tra curatela e società locatrice a seconda del tipo di locazione finanziaria (leasing traslativo o di godimento) e del momento di risoluzione del contratto (Cass. civ., sez. I, 9.2.2016, n° 2.538.

 

Detto che il leasing è traslativo quando alla scadenza del contratto il bene conserva ancora un valore superiore al prezzo di riscatto convenuto (e quindi il contratto ha lo scopo di trasferire la proprietà del bene al termine del periodo di locazione), mentre è di godimento se i canoni versati hanno l'unica funzione di corrispettivo per il godimento del bene (perché quest'ultimo avrà un valore residuale minimo al termine del periodo di locazione), si possono verificare i seguenti casi:

 

RISOLUZIONE ANTERIORE AL FALLIMENTO: si applica l'art. 72, c. V, l.f.:

 

Leasing traslativo: il curatore ha il diritto ad ottenere quanto già versato a titolo di rate scadute sino alla data di risoluzione. La società concedente, invece, ottiene un equo compenso parametrato all'utilizzazione del bene, oltre alla sua restituzione ed all'eventuale risarcimento del danno per inadempimento anteriore al fallimento.

 

Leasing di godimento: il curatore è tenuto al solo pagamento delle rate scadute e non pagate sino alla risoluzione, oltre all'eventuale risarcimento del danno per l'inadempimento anteriore al fallimento.

 

 

RISOLUZIONE POSTERIORE AL FALLIMENTO: si applica l'art. 72-quater, l.f.:

 

Disciplina unitaria per entrambe le tipologie di leasing.

Il curatore, esercitato il proprio diritto a svincolarsi dal contratto, è tenuto alla restituzione del bene ed ha il diritto di ricevere l'eventuale differenza tra quanto ricavato in sede di ricollocazione del bene a valori di mercato ed il credito residuo in linea capitale.

La società concedente può trattenere le rate già incassate ed insinuare al passivo la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento (costituito dalle rate scadute e dai relativi interessi) e quanto ricavato dalla ricollocazione del bene.


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