Doppio deposito telematico della sentenza

La Cassazione è intervenuta in un processo nel quale il giudice di appello aveva depositato telematicamente due volte la sentenza, riferendo la prima a causa con numero di ruolo e parti diverse, e la seconda alla causa cui effettivamente era relativa.

La Suprema Corte ha fatto presente che, con precedente sentenza, aveva già affermato che "dal momento in cui il documento, conforme al modello normativo (... omissis), è consegnato ufficialmente in cancelleria - ovvero è trasmesso in formato elettronico per via telematica mediante PEC (... omissis) - il procedimento della decisione si completa e si esterna e dalla relativa data la sentenza diviene irretrattabile dal giudice che l'ha pronunziata; è legalmente nota a tutti; inizia a decorrere il termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1; produce tutti i suoi effetti giuridici" (Cass., SS.UU., 1.8.2012, n° 13.794).

Il Giudice di legittimità ne ha pertanto dedotto che, essendo concluso con il deposito della prima sentenza l'iter formativo della sentenza e cessato il potere del giudice, ne consegue l'irrilevanza del successivo invio da parte del medesimo giudice estensore di altra sentenza relativa allo stesso fascicolo avvenuto, egualmente con modalità telematica.

La seconda sentenza è perciò inesistente giuridicamente, mentre la prima è radicalmente nulla perché esprime nella sua motivazione e nel dispositivo una decisione che riguarda altri soggetti ed una diversa causa.

La Corte sottolinea infine che la nullità radicale della prima sentenza poteva anche essere rinnovata dallo stesso giudice attraverso l'emanazione di un atto valido conclusivo del giudizio, tuttavia ciò presuppone necessariamente un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") - che può essere fatta valere in ogni tempo e che comunque non esclude che tali vizi (N.d.R.: motivazione e dispositivo relativi a diversa causa concernente altri soggetti) possano essere fatti valere tempestivamente con i normali mezzi di impugnazione, ove ricorra l'interesse della parte ad una espressa rimozione dell'atto processuale viziato.


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