Corte di giustizia europea: i debiti IVA possono essere oggetto di esdebitazione

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito su una domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dalla Corte di Cassazione con ordinanza 1.7.2015, n° 13.542, (indicata in sentenza come ordinanza del 6.5.2015), in una controversia relativa ad una cartella di pagamento per IVA emessa dall'amministrazione finanziaria nei confronti di un socio accomandatario ammesso alla procedura di esdebitazione.

La Corte di giustizia con la sentenza EU:C:2017:219 del 16.3.2017, nella causa C-493/15, ricorda che gli Stati membri hanno l'obbligo di adottare tutte le misure legislative ed amministrative idonee a garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione, senza creare alcuna differenza nel modo di trattare i contribuenti sia all'interno degli Stati membri che nell'insieme dei medesimi.

Nel pronunciarsi sulla questione, la Corte, rifacendosi alla propria sentenza 7.4.2016, Degano Trasporti, C-546/14, EU:C:2016:206 (relativa ad analoga situazione in un concordato preventivo), ricorda che "gli Stati membri hanno l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative atte a garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio", (... omissis) "sono tenuti a garantire il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti passivi e beneficiano, a tale riguardo, di una certa libertà in relazione, segnatamente, al modo di utilizzare i mezzi a loro disposizione", (... omissis) "libertà (.. omissis) limitata dall’obbligo di garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione e da quello di non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti e questo sia all’interno di uno degli Stati membri che nell’insieme dei medesimi."

La sentenza ricorda inoltre che "Le risorse proprie dell’Unione comprendono, in particolare, (... omissis) le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati (... omissis)."

La possibilità di dichiarare l'inesigibilità di alcuni debiti IVA deve perciò essere sottoposta alla verifica di conformità "all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione. Per fare ciò, occorre esaminare le condizioni di applicazione di detta procedura."

Verificate le condizioni per l'applicazione della procedura di esdebitazione (art. 142 l.f.) e le modalità del procedimento ex art. 143 l.f., considerate analoghe al concordato preventivo, conclude che tale procedura “è assoggettata a condizioni di applicazione rigorose che offrono garanzie per quanto riguarda segnatamente la riscossione dei crediti IVA e che, tenuto conto di tali condizioni, essa non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell'IVA e non è contraria all'obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell'IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell'Unione (... omissis).”

Dichiarata quindi la compatibilità della procedura di esdebitazione con le norme europee sull'IVA, passando alla prospettata sussistenza di aiuto di Stato, la Corte ricorda che per qualificare una misura nazionale come aiuto di stato devono essere contemporaneamente presenti tutti i seguenti requisiti:
deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali;
l'intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri;
deve concedere un vantaggio selettivo al beneficiario;
deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

Nella verifica dei singoli punti, per accertare la sussistenza della selettività del vantaggio è necessario "stabilire se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime e che sono quindi oggetto di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come discriminatorio (... omissis).

Nella procedura di esdebitazione "le persone cui il beneficio di tale procedura non è concesso (... omissis) non si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella delle persone cui detto beneficio è concesso (... omissis)."

L'assenza di selettività del vantaggio porta quindi la Corte a negare la qualificazione come aiuto di Stato della procedura di esdebitazione.

Dalla conformità dell'esdebitazione alle regole comunitarie sull'IVA e dalla sua impossibilità di qualificarla come aiuto di Stato deriva l'ammissibilità in essa della falcidia dell'IVA, in quanto conforme al diritto comunitario.


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