Cessione di immobile parzialmente difforme

L'art. 40 della legge 47 del 1985 prevede un'ipotesi di nullità formale dell'atto tra vivi avente ad oggetto diritti reali se l'immobile realizzato sia difforme dalla concessione ad edificare o in sanatoria.

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 24.852 del 2015, ha chiarito che, qualora l'immobile, munito di regolare concessione o permesso di abitabilità, sia solo parzialmente difforme rispetto alla concessione (nella specie, per la presenza di un aumento, non consistente, della volumetria fuori terra realizzata, non risolventesi in un organismo integralmente diverso o autonomamente utilizzabile) possa essere trasferito non sussistendo alcun ostacolo all'emanazione della sentenza ex art. 2932 c.c..


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