Come calcolare i metri quadri perchè l'immobile non sia di lusso

Secondo la Cassazione (Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 01-12-2015, n. 24469) "ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l'acquisto della c.d. "prima casa", il calcolo della superficie dell'abitazione" deve essere effettuato secondo quanto stabilito dal D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, e va determinata in quella che residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51,

alla stregua del disposto del D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, art. 3, (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), che definisce la superficie abitabile come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi - si pone infatti in contrasto con l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 861/2014, alla quale si ritiene dover dare conferma e seguito, secondo cui In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della tariffa 1^, art. 1, nota 2^ bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa.

è, cioè, "utile" tutta la superficie dell'unità immobiliare diversa dagli spazi indicati nella parentesi; si veda, in termini, la sentenza n. 21287/13, ove si legge che il D.M. n. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, va interpretato "nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile indicata nell'atto di acquisto (in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori) solo, i predetti ambienti e non l'intera superficie non calpestatile"); In conclusione, si propone l'accoglimento del primo motivo del ricorso e, assorbito il secondo, la cassazione con rinvio della sentenza ravata".

Secondo quanto stabilito dal D.M. 2 agosto 1969, Le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine).

che il contribuente si è costituito con controricorso;

che la relazione è stata notificata alle parti; che il contro ricorrente ha depositato memoria difensiva;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione;

che, in particolare, si osserva che il precedente citato nella relazione (sent. n. 861/14) consolida una interpretazione del D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, già presente nella giurisprudenza di questa Corte, alla cui tregua l'inciso del testo normativo contenuto in parentesi - "(esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)" - esplica, definendone in negativo la portata semantica, il senso dell'aggettivo "utile" contenuto nella prima parte della disposizione;a suffragio di tale orientamento può altresì sottolinearsi come nella formula "superficie utile complessiva" contenuta nel D.M. 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, manchi l'aggettivo "netta" che, invece era presente nel testo ("superficie utile netta complessiva") della disposizione che dettava la previgente definizione delle caratteristiche delle abitazioni di lusso (tabella allegata al D.M. 4 dicembre 1961)"; che, pertanto, si deve accogliere il ricorso e cassare con rinvio la sentenza gravata.


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