Responsabile civile e rito abbreviato

La Corte Costituzionale, con sentenza 7.10.2016, n° 216, ha salvato l'art. 87, c. 3, del codice di procedura penale, secondo il quale:“L’esclusione [N.d.R.: del responsabile civile] è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato”.

La Corte afferma che tale esclusione è giustificata perchè il rito abbreviato è un modello alternativo al dibattimento, “a prova contratta”, come sancito dalla sua ordinanza n° 57/2005.

La scelta del legislatore non è irragionevole in quanto “coerente con gli immutati obiettivi di fondo del rito speciale”, costituiti dalla celerità con il premio della riduzione di pena.

Non viene d'altra parte pregiudicato il diritto di azione civile perchè l'esclusione del responsabile civile non preclude l'esercizio in sede civile dell'azione risarcitoria.

Infine non viene violato il principio di ragionevole durata del processo.

Invece, continua la Corte, “La rimozione della norma censurata comporterebbe (omissis) che il responsabile civile possa vedersi coinvolto in un giudizio basato - come l'abbreviato - su prove precostituite, alla cui formazione non ha partecipato: e ciò senza fruire né della facoltà di non accettare il rito - riconosciuta alla parte civile - nè della facoltà di chiedere integrazioni probatorie, anche al solo fine di contrastare quelle richieste eventualmente dall'imputato, come invece è consentito al pubblico ministero ... (omissis)”.


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