Sequestro penale, solidarietà e valore degli immobili

La Suprema Corte è ritornata sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca “per equivalente” (Cass. pen., sez. III, 30.1.2017, n° 4.195).

La sentenza è interessante perché riunisce il problema della solidarietà con quello della valutazione dei beni sottoposti alla misura cautelare.

Secondo la Corte, in caso di concorso di persone, “il principio solidaristico (... omissis) comporta l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dei relativi effetti in capo a ciascun concorrente e comporta solidarietà anche sul piano delle misure sanzionatorie, come la confisca, anche nella forma per equivalente". L'unico limite della misura è che "l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso".

Prosegue la sentenza affermando che “il sequestro preventivo, (... omissis) avendo natura provvisoria, può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti finanche per l'intera entità del profitto accertato". , (... omissis). Il limite costituito dal profitto del reato per la singola persona "è destinato a trovare attuazione in sede esecutiva.

Per quanto concerne il valore dei beni sottoposti al sequestro, esso non deve essere quello catastale ma quello reale, per determinare il quale “il giudice deve fare riferimento alle valutazioni di mercato degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto.

Non spetta comunque al Tribunale del riesame disporre gli adempimenti estimatori, salvo per i casi di manifesta sproporzione in quanto anche gli èstimi dei beni sono "rimessi alla fase esecutiva della confisca".


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