Sequestro penale e fallimento

La Suprema Corte di Cassazione -con sentenza 7.10.2016, n° 42469- approfondisce il tema dei rapporti tra sequestro penale finalizzato alla confisca e successivo fallimento, affermando che "il curatore fallimentare non è legittimato a impugnare il provvedimento di sequestro D.Lgs. n. 231 del 2001, ex art. 19, perchè non è titolare di diritto alcuno sui beni, tanto in proprio quanto come rappresentante di terzi, cioè dei creditori del fallito."

Egli infatti non ha la disponibilità dei beni oggetto del provvedimento di sequestro, in quanto "Il concetto di disponibilità, nel settore delle cautele reali, ha un contenuto esclusivamente fattuale, corrispondendo in sostanza all'istituto civile del possesso. (omissis) La disponibilità nel settore delle cautele reali penali esige quindi l'effettività, ovvero un reale potere di fatto sul bene che ne è l'oggetto (omissis)."

Conclude quindi la sentenza affermando che "la dichiarazione del fallimento non è sufficiente per conferire al fallimento stesso della disponibilità dei beni del fallito, i quali, nel caso in cui ne sia stato anteriormente disposto il sequestro, non sono più, logicamente, disponibili neppure ai fini degli interessi fallimentari, il vincolo penale assorbendo ogni potere fattuale su di essi ed escludendo così ogni disponibilità diversa rispetto alla concretizzazione della prevenzione cautelare finalizzata alla confisca."

Il concetto viene così chiaramente spiegato: "il diritto di proprietà è ancora del fallito, i creditori avranno un diritto restitutorio solo alla conclusione della procedura concorsuale, il curatore non ha legittimazione, pertanto, a presentare alcuna impugnazione."


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