Le azioni a disposizione del curatore in caso di bancarotta

É principio comune che in caso di fallimento di impresa il titolare non debba favorire abusivamente un creditore piuttosto che un altro, dovendo realizzare la par condicio creditorum, per la quale i creditori hanno uguale diritto a soddisfarsi sui beni del debitore, salve le cause di privilegio.

Per ripristinare il patrimonio della società fallita occorre tener presente che, secondo una recente pronuncia della Cassazione, non sono solo i singoli creditori ad aver diritto ad esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori di società ma ciò è consentito anche allo stesso curatore fallimentare, sia in sede penale che civile.

Si discuteva sulla "possibilità di ricondurre a una "azione di massa" la domanda proposta dal curatore fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal fallito che, "prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti"".

Nel caso di specie, tuttavia, poichè il fallimento era stato escluso di diritto dal processo penale in cui si era costituito come parte civile, faceva valere "sia la generale azione aquiliana da fatto illecito (art. 185 c.p., e art. 2043 c.c.) sia le specifiche azioni di responsabilità contro gli amministratori L. Fall., ex art. 146, in relazione agli artt. 2393 e 2394 c.c.."

Vi è contrasto nella giurisprudenza penale se siano o meno sovrapponibili l'esercizio dell'azione civile nel processo penale e l'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2393 e 2391 c.c., mentre la giurisprudenza civile consente il cumulo delle due azioni, ma non l'esercizio separato delle due azioni "al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita, cui dette azioni concorrono (Cass., sez. 1^, 12 giugno 2007, n. 13765, m. 601317, Cass., sez. 1^, 4 dicembre 2015, n. 24715, m. 638140)."

Con la sentenza n° 1.641 del 23.1.2017 la Cassazione civile a Sezioni Unite ha stabilito che “il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria sia in sede penale che civile per tutte le azioni esercitabili nei confronti degli amministratori di qualsiasi società.”

Questa legittimazione unitaria è giustificata dal fatto che in sede penale la responsabilità da reato degli amministratori della società fallita può essere concorrente – sia contrattuale che extra - “perchè a entrambe può essere ricondotto anche il danno lamentato ex art. 185 c.p. e art. 2043 c.c..”

Il secondo problema sottoposto alla Corte era relativo alla responsabilità degli amministratori di una società a responsabilità limitata ed alla legittimazione ad agire del curatore nella relativa azione, a causa della riforma del 2003 che ha distinto la srl dalla spa.

Secondo la sentenza in oggetto non vi è alcuna differenza tra i due casi, essendo la questione regolata dall'art. 146 legge fall., che non pone distinzioni di sorta, e quindi "il curatore può esercitare qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società“.


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