Fino a quando i creditori delle società estinte possono rivalersi sui soci?

La Corte di Cassazione va oltre (ed anche contro) quanto recentemente statuito dalle Sezioni Unite con le sentenze 12.3.2013, n° 6.070 e n° 6.072, secondo le quali “ a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci (... omissis) nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (... omissis); b) si trasferiscono del pari ai soci (... omissis) i diritti ed i beni compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.”

Viene superata anche l'affermata carenza di interesse ad agire nei confronti dei soci nel caso in cui essi non abbiano riscosso somme all'esito della liquidazione (Cass., 22.7.2016, n° 15.218).

Con la sentenza ora in commento, che si pone palesemente in contrasto con l'orientamento secondo cui i soci subentrano nel lato passivo del rapporto d'imposta "solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione" (Cass., 7.4.2017, n° 9.094), si afferma che "La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l'interesse dell'agenzia (N.d.r.: delle entrate) a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti." (Cass., 9.094/2017, cit.).

Rimane il dubbio di come il fisco possa individuare (e colpire con provvedimenti ablatori) le sopravvenienze attive sorte successivamente alla cancellazione della società: pur vivendo in uno stato di polizia tributaria, gli unici importi su cui potrebbe rivalersi sono probabilmente i rimborsi d'imposta non coltivati (cui i soci avevano evidentemente rinunciato, ben sapendo quanto fosse difficile il loro recupero). Inoltre, aderendo alla sentenza dovrebbe essere posta in essere una attività giudiziaria costosa ed impegnante la macchina burocratica e giudiziaria solo per non attendere il decorso della prescrizione.


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