E' ricorribile per Cassazione il rigetto del reclamo sul diniego di ammissione del piano di ristrutturazione dei debiti?

Secondo una recente ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ., ord. 14.3.2017, n° 6.516) è inammissibile il ricorso avverso un reclamo contro il decreto del GD che dichiara inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

L'inammissibilità deriva dalla non idoneità al giudicato del decreto reiettivo della proposta, che è “privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per Cassazione” (Cass. 6.516/2017, cit.).

Tuttavia, precisa la Corte, il consumatore - con i limiti dell'art. 7, c. 2, lett. b), l. 3/2012 – ha facoltà di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione.

Tale decisione segue (e fa riferimento ad) analoga decisione sul "decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore, di cui alla L. n. 3 del 2012, artt. 6 e 7, comma 1 – bis, ed art.8” (Cass. civ., sent. n° 1.869/2016).

Anche nell'ordinanza in commento il decreto di rigetto del reclamo viene dichiarato non idoneo al giudicato perché non decide nel contraddittorio delle parti su diritti soggettivi, come per la proposta di concordato fallimentare ex art. 162, c. 2, l.fall. (Cass. civ., n° 27.073/2016).


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